ABC della sicurezza: Furto di Identità

IL “BUON NOME”

“Chi mi ruba la borsa, ruba soldi; è qualche cosa e nulla; erano miei, ed ora son di chi me li ha rubati, come furono prima d’altri mille. Ma chi mi porta via il mio buon nome mi ruba cosa che, senza arricchirlo, fa di me veramente un miserabile” (Jago in “Otello” –  Atto III Scena III). William Shakespeare non poteva certo sapere che, quattrocento anni dopo il suo Otello, il furto di un “buon nome” avrebbe potuto invece arricchire qualche furfante dei giorni nostri.

Secondo alcune fonti, i casi di furto di identità e successiva frode finanziaria in Italia sono stati, nel solo 2014, più di 25000 per una perdita economica pari a 171 milioni di euro. Molto spesso l’ignaro utente viene ritenuto responsabile del furto della propria identità perché ad esso viene imputato un comportamento non abbastanza prudente nella conservazione al sicuro dei propri dati o anche nella mancata distruzione dei dati stessi (una bolletta o una ricevuta incautamente gettate nel cestino senza prima averla rese illeggibili).

LA LEGGE

Passiamo ora alla definizione formale, per quanto riguarda l’Italia, secondo l’art. 30 bis del Ddecreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per furto d’identità si intende:

a) l’impersonificazione totale: occultamento totale della propria identità mediante l’utilizzo indebito di dati relativi all’identità e al reddito di un altro soggetto (in vita o deceduto)

b)  l’impersonificazione parziale: occultamento parziale   della propria identità mediante l’impiego, in forma combinata, di dati relativi alla propria persona e l’utilizzo indebito di dati  relativi ad un altro soggetto, nell’ambito di quelli di cui alla lettera a)

Al di là della definizione formale, tuttavia, la legislazione italiana è ancora molto lacunosa e lascia il frodato quasi privo di tutela, è dunque estremamente importante la prudenza, l’attenzione e la prevenzione da parte di ciascuno di noi …continua a leggere su techeconomy.it